Da venerdì 26 maggio entra in funzione l’Autovelox sulla S.S. 16
Da venerdì 26 maggio entra in funzione il nuovo autovelox nel tratto della SS 16 tra il chilometro 178 e il chilometro 182, utile per intervenire sul tratto di Statale Adriatica compreso tra il cavalcavia perpendicolare a Via Cesenatico e il sovrappasso di Ponente in direzione Cervia. Quel punto preciso rappresenta ormai da tempo uno snodo critico e pericoloso nella viabilità di Cesenatico e negli ultimi cinque anni si sono verificati diversi incidenti gravi di cui due mortali.
L’Amministrazione Comunale lavora da tempo – insieme alla Polizia Locale - a questa soluzione in collaborazione con Anas, Prefettura e Polizia Stradale di Forlì. Insieme ad Anas sono state affrontate verifiche strutturali per aumentare la sicurezza stradale con la realizzazione di due strisce longitudinali e non è mai stato possibile installare Barriere New Jersey a causa della ristrettezza della carreggiata. La porzione di SS16 in oggetto è caratterizzata da un cavalcavia da cui le auto scendono a forte velocità e si trovano spesso a urtare i veicoli posizionati nella mezzeria per eseguire la svolta, manovra vietata, verso i numerosi esercizi commerciali presenti. Le auto procedono ad alta velocità trovandosi su un lungo tratto rettilineo sia in direzione Ravenna che in direzione Rimini.
Tutte le informazioni
Il tratto interessato dal rilevamento della velocità è stato individuato dalla Prefettura di Forlì Cesena (con Decreto Prefettizio prot. 00636354 del 25/08/2022) dopo la specifica relazione tecnica della Polizia Stradale in conseguenza dell’elevato tasso di incidentalità degli ultimi cinque anni (due incidenti mortali, 23 incidenti con feriti e 24 incidenti con solo danni alle cose) .
Nel determinare il luogo di collocazione dell’autovelox sono state rispettate le norme del Codice della strada, le Leggi speciali in materia di circolazione stradale e le relative direttive Ministeriali che prevedono, tra l’altro, che tra il segnale indicante il limite velocità imposto e il punto di rilevamento vi sia almeno un chilometro di distanza e che in tale tratto non vi siano immissioni da raccordi o strade aventi limite di velocità diverso.
La postazione dell’autovelox (visibile tramite collocazione su di essa del segnale di cui all’art. 125 Fig. II 111 del Reg. Es. CdS) è presegnalata da ben due cartelli stradali indicanti “controllo elettronico della velocità” posizionati nel rispetto delle distanze previste dal Decreto Ministeriale del 15.08.2007 e successive Direttive del Ministro dell’Interno
L’autovelox è regolarmente omologato ( Min. 4708 del 01/08/2016) e dotata di valida taratura LAT del 01/04/2023
Sanzioni per eccesso di velocità
Le sanzioni per eccesso di velocità sono state ripartite in quattro fasce a seconda della velocità accertata in eccesso rispetto al limite; sono previste sanzioni accessorie (ritiro, sospensione o revoca della patente) e decurtazione punti solo per le ipotesi più gravi:
· prima fascia: superare i limiti massimi di non oltre 10 km/h (art. 142, c. 7) non è prevista nè decurtazione di punti dalla patente, né sanzione accessoria;
· seconda fascia: superare i limiti massimi di velocità di oltre 10 km/h ma di non oltre 40 km/h (art. 142, c. 8) è prevista la decurtazione di 3 punti dalla patente;
· terza fascia: superare i limiti massimi di velocità di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h (art. 142, c. 9) è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi, si applica la decurtazione di 6 punti dalla patente;
· quarta fascia: superare i limiti massimi di velocità di oltre 60 km/h (art. 142, c. 9 bis) è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente da 6 a 12 mesi, si applica la decurtazione di 10 punti dalla patente.
| A | B | C | D |
Superamento del limite di velocità | fino a 10 Km/h | tra 10,1 e 40 Km/h | tra 40,1 - 60 Km/h | oltre 60 Km/h |
Nel tratto interessato, dove vige il limite dei 50 km/h, tenendo conto della tolleranza del 5% (1) | oltre 55,01 e fino a 65 Km/h | tra 65,01 e 95 Km/h | 95,01 - 115,08 Km/h | > 115,8 Km/h |
Sanzione in € se il pagamento avviene entro 5 gg dalla notifica del verbale. Riduzione dell'importo 30% (2) | 29,40 | 121,10 | Non prevista la riduzione 30% | Non prevista la riduzione 30% |
Sanzione in € sé pagamento avviene tra il 5° e il 60° gg dalla notifica del verbale | 42,00 | 173,00 | 543,00 | 845,00 |
punti decurtati |
| 3 | 6 | 10 |
Sospensione patente | NO | NO | SI (da 1 a 3 mesi) | Si (da 6 a 12 mesi) |
(1) La velocità accertata va corretta a favore del trasgressore del 5% con un minimo di 5 km/h.
(2) L’art. 202 del Codice della strada prevede per le violazioni alle norme della circolazione per le quali è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, che il trasgressore o l'obbligato in solido possano pagare la somma pari al minimo fissata dalle singole norme ridotta del 30 per cento, se il pagamento della sanzione è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale. Tale beneficio è però escluso in tutti i casi in cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, quindi nelle ipotesi di cui ai commi 9 e 9-bis (punti C e D) dell'art. 142 CDS.
Le sanzioni sono inoltre
Ø aumentate di un terzo se le violazioni sono commesse in orario notturno (dalle 22 alle 06)
Ø raddoppiate in caso di superamento dei limiti di velocità inerenti particolari veicoli :
§ autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose;
§ autoveicolo più un rimorchio
§ autobus
§ autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t
§ mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico